DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 442

Type DPR
Publication 1998-11-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6-01-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge, ed in particolare l'articolo 12, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione di cui all'articolo 12 della citata legge n. 146 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Gestione finanziaria

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariato il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 12, comm 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come sostituito dall'art. 17, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "5. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli staziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta commissione". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2.La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza.

Art. 3

Integrita' ed universalita' del bilancio

1.Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2.E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 4

Quadro riassuntivo

1.A cura del presidente e' predisposto il quadro riassuntivo provvisorio, ai fini della stima del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo.

2.Il quadro riassuntivo, insieme ad una relazione illustrativa, e' sottoposto entro il 10 aprile alla commissione, che l'approva e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.

Art. 5

Bilancio di previsione

1.Il bilancio di previsione e' unico ed e' formulato in termini finanziari di competenza; esso indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese impegnabili nell'esercizio di riferimento.

2.Il bilancio di previsione e' predisposto a cura del Presidente e presentato entro il 15 novembre, insieme ad una relazione illustrativa, alla commissione, che l'approva entro il 30 novembre.

3.In attesa dell'approvazione del bilancio e' consentito l'esercizio provvisorio, il quale si svolge sulla base degli stanziamenti previsti nel precedente esercizio, nel limite di un dodicesimo della previsione globale di spesa per ciascun mese, fino ad un massimo di quattro mesi.

Art. 6

Articolazione del bilancio

1.Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; Titolo II - Entrate in conto capitale; Titolo III - Partite di giro.

2.Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Partite di giro.

3.L'unita' elementare del bilancio e' l'unita' previsionale di base, con un unico centro di responsabilita' amministrativa.

((

4.Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della Commissione su proposta del coordinatore generale.

))

5.Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

Art. 7

Avanzo di amministrazione

1.Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta dell'entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello cui il preventivo si riferisce.

2.Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.

3.Nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti la commissione non puo' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Art. 8

Istituti di flessibilita'

1.Nelle spese correnti del bilancio di previsione e' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento delle spese correnti.

((

2.Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se e' assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessita' provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.

))

3.Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo, viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso, con deliberazione della commissione.

4.Le deliberazioni di variazione del bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

Art. 9

Bilancio consuntivo

1.Il bilancio consuntivo, composto dal rendiconto finanziario e dal conto patrimoniale, e' approvato dalla commissione entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

2.Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa, e' trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione, con la relativa documentazione, alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del controllo.

3.La relazione illustrativa del presidente pone in evidenza i risultati generali della gestione e gli effetti che ne sono conseguiti sul patrimonio, nonche' le variazioni apportate sulle previsioni nel corso dell'esercizio.

Art. 10

Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo

1.Il bilancio consuntivo e' compilato dal funzionario delegato di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2.Il predetto funzionario, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e parificato i dati relativi dalle proprie scritture con quelle provenienti dall'istituto di credito che effettua il servizio di cassa, sottopone il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, il quale, effettuati i riscontri di competenza, lo presenta alla commissione entro il mese di febbraio successivo al termine dell'esercizio finanziario.

3.La commissione, esaminati gli atti, delibera l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 11

Gestione dei residui

1.Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono iscritte, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel bilancio consuntivo.

2.I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

3.In nessun caso puo' essere iscritta tra i residui alcuna somma, in entrata o in uscita, che non sia compresa tra le competenze degli esercizi anteriori.

4.Dopo il 31 dicembre non e' piu' possibile impegnare somme sulle disponibilita' del relativo esercizio finanziario.

Art. 12

Scritture contabili

1.Le scritture contabili sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali.

3.Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

4.I modelli delle scritture contabili e dei moduli di cui al presente regolamento sono approvati dalla commissione, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei principi generali di contabilita' vigenti per gli enti pubblici; con le stesse modalita' e' approvato un idoneo sistema di scritture automatizzate.

5.La tenuta delle scritture contabili e' affidata al funzionario delegato di cui all'articolo 19, comma 3, che si avvale, ove possibile, di sistemi e procedure di elaborazione automatica dei dati.

Capo II Entrate e spese

Art. 13

Gestione dei fondi

1.Alle spese di funzionamento della commissione si provvede mediante apertura di un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato alla predetta commissione.

2.Sul conto corrente affluiscono le disponibilita' provenienti dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' le entrate di cui all'articolo 14.

Art. 14

E n t r a t e

1.

Le entrate sono costituite dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, nonche' da recuperi, rimborsi, proventi e da entrate eventuali; sono altresi' iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 12, comma 5, della legge n. 146 del 1990 si veda nelle note alle premesse.

Art. 15

Gestione delle spese

1.La commissione provvede a carico del proprio bilancio alle spese previste da leggi, regolamenti ed altre norme di carattere generale, da provvedimenti interni o di carattere istituzionale.

2.La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

3.I provvedimenti che danno causa alle singole spese possono essere emanati contestualmente all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle medesime.

4.Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

5.Gli importi si riferiscono all'esercizio finanziario in corso, e non possono superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

6.La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

7.Gli impegni di spesa vengono registrati in un'apposita scrittura finanziaria.

Art. 16

Spese fisse e continuative

1.Nel caso di contratti di somministrazione o continuativi puo' essere disposto il pagamento di spese non predeterminate, a fronte delle fatture; il pagamento e' riferito alla competenza dell'esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture.

2.Sono gestite secondo le disposizioni del presente articolo le spese relative ai contratti per la fornitura di beni e servizi a titolo continuativo, con esclusione delle spese relative alla locazione della sede e delle utenze, che rimangono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.La commissione individua le tipologie di spesa gestibili secondo le modalita' del presente articolo.

Art. 17

Fondo economale interno

1.La commissione con propria deliberazione puo' istituire un fondo economale interno. L'incarico di cassiere e' conferito a favore di un proprio dipendente.

((

2.Il fondo puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.

))

3.Qualora la somma anticipata venga ad esaurirsi, il cassiere presenta al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, le note documentate delle spese sostenute, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

((

4.Con il fondo economale interno si puo' provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.

))

5.Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e per le spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di tesoreria.

Art. 18

Spese per esperti, consulenze e missioni

1.La commissione, esclusi i rapporti in corso ai quali si applica la normativa precedente, puo' avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, di esperti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni; con le medesime modalita' e' stabilito l'ammontare dei relativi compensi.

2.Ai membri della commissione ed agli esperti di cui al comma 1 sono corrisposte, oltre al compenso loro spettante, anche le somme dovute per il trattamento di missione, nonche' quelle relative al rimborso delle spese documentate per il trasporto ed il soggiorno allorche' lo stesso avvenga per motivi di servizio, secondo criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della commissione nel quadro della vigente disciplina in materia.

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