DECRETO 2 aprile 1998, n. 443

Type Decreto
Publication 1998-04-02
Ultimo aggiornamento 1998-12-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6-01-1999

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il "Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'";

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, in base al quale l'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto, inoltre, l'articolo 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 754 del 1994, che include il citato articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, tra le disposizioni che disciplinano attualmente l'Istituto superiore di sanita';

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le proposte approvate dal comitato scientifico del predetto Istituto, nella seduta del 3 aprile 1997, relativamente alla costituzione di due nuovi reparti nei laboratori di epidemiologia e biostatistica e di virologia;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio che ha espresso il proprio favorevole avviso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Viste le deliberazioni n. 1 e n. 2 allegate al verbale n. 193 del 17 aprile 1997 del comitato amministrativo del citato Istituto, circa le proposte in argomento;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso il 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate con nota prot. n. 40462/SP 1.3 in data 12 novembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, e' sostituito dal seguente: " 2. Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti: analisi dei dati epidemiologici; epidemiologia clinica; indagini campionarie di popolazione; indicatori per la sorveglianza sanitaria; malattie infettive; malattie non infettive; metodologie e modelli biostatici; sistemi informativi epidemiologici; valutazione dei servizi e pianificazione; AIDS e malattie sessualmente trasmesse".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente: "Art. 1 (Sanita'). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) g) (Omissis); h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato". - Il testo del comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 754/1994 e' il seguente: "6. L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinte dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519". - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 754/1994 e' il seguente: "Art. 26 (Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanita'). - 1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, l'Istituto superiore di sanita' resta disciplinato dalle seguenti disposizioni: articoli 2, 3, 10 (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'"; art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, concernente l'ospitalita' presso l'Istituto superiore di sanita'; art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva; decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'; decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'; decreto del Ministro della sanita' 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', approvato con decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528; decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', approvato con decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528; decreto del Ministro della sanita' 11 gennaio 1993, n. 134, concernente modifiche, per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', approvato con decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1987, n. 528. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le altre disposizioni relative all'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', non richiamate nel comma 1, cessano di avere efficacia". - Il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita') e' il seguente: "Art. 62 (Regolamento interno). - Con decreto del Ministro per la sanita' su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalita' si provvede ai successivi aggiornamenti. Il regolamento interno comprende fra l'altro: 1) la suddivisione dell'lstituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni; 2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche; 3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali. Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Abrogata): 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispettodei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Art. 2

1.Il comma 2 dell'art. 25 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, e' sostituito dal seguente: " 2. Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti: biologia e genetica dei virus animali; infezioni da arbovirus e virosi esotiche; infezioni da enterovirus e virus enteritogeni; infezioni da retrovirus; infezioni da virus epatitici; infezioni virali dell'apparato respiratorio; infezioni virali persistenti e da virus lenti; malattie degenerative del sistema nervoso ad etiologia virale".

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998

Registro n. 270 Sanita', foglio n. 115

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 (Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 12 (Epidemiologia e biostatistica). - Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni: applicazione dei metodi epidemiologici alla ricerca dei fattori eziologici di malattie e dei relativi meccanismi di diffusione e trasmissione; studio comparativo dei sistemi di informazione farmacotossicologica e farmacocinetica funzionali alla ottimizzazione degli interventi sui farmaci; valutazione delle qualita' delle informazioni di interesse sanitario, loro standardizzazione e studio di indicatori sanitari; ricerche inerenti alla valutazione e programmazione dei servizi sanitari; coordinamento delle attivita' epidemiologiche e biostatistiche regionali; diffusione di conoscenze e di metodologie acquisite di prevenzione e di intervento sanitario; intervento di consulenza epidemiologica sul campo, su richiesta del Servizio sanitario nazionale; predisposizione di un sistema continuo di consulenza sugli interventi nei confronti di emergenze. Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti: analisi dei dati epidemiologici; epidemiologia clinica; indagini campionarie di popolazione; indicatori per la sorveglianza sanitaria; malattie infettive; malattie non infettive; metodologie e modelli biostatici; sistemi informativi epidemiologici; valutazione dei servizi e pianificazione; AIDS e malattie sessualmente trasmesse. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche: dirigenti di ricerca: 8; ricercatori: 16; assistenti tecnici: 9; segretari tecnici: 4; aiutanti tecnici: 14; addetti tecnici: 4". Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 25 del citato decreto ministeriale n. 528/1987, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 25 (Virologia). - Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni: studio della biologia dei virus con particolare riguardo ai meccanismi patogenetici delle malattie da essi provocate ed alla risposta immunitaria dell'ospite; elaborazione e standardizzazione di metodiche per l'identificazione e classificazione dei virus e la diagnosi delle malattie da essi provocate; centri di riferimento per i diversi agenti virali; controllo di Stato dei vaccini virali; valutazione di sostanze capaci di interferire nei processi di replicazione virale e studio del loro meccanismo d'azione. Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti: biologia e genetica dei virus animali; infezioni da arbovirus e virosi esotiche; infezioni da enterovirus e virus enteritogeni; infezioni da retrovirus; infezioni da virus epatitici; infezioni virali dell'apparato respiratorio; infezioni virali persistenti e da virus lenti; malattie degenerative del sistema nervoso ad etiologia virale. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche: dirigenti di ricerca: 6; ricercatori: 14; assistenti tecnici: 13; segretari tecnici: 2; aiutanti tecnici: 13; addetti tecnici: 7".

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