DECRETO 14 dicembre 1998, n. 436
Entrata in vigore del decreto: 17-12-1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione" di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, e' stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1998 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi;
Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1998, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Vista la nota n. 3-6042 dell'11 dicembre 1998, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.La quota parte dei 4.500 miliardi di lire di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1998, e' determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'Amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, cosi' come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9. - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 % delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguarda norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Si riporta il testo degli articoli 2 e 4: "Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1". "Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati". - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
1.Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998.
Art. 3
1.A decorrere dal 1 gennaio 1999 i concessionari della riscossione ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Nota all'art. 3: - Per il testo degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 237/1997, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
1.Qualora, a seguito di modifica nella titolarita' della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1999, non sia avvenuto, da parte del concessionario della riscossione o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi dell'articolo 3, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
Art. 5
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro delle finanze Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 62
Tabella A
TABELLA A RISCOSSIONI 1997 Ambito Concessionario Importo (in lire) % _________ AGRIGENTO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 26.733.459.565 0,096 ALESSANDRIA CARALT S.p.A. 140.856.964.043 0,506 ANCONA ANCONA TRIBUTI S.p.A. 175.192.992.637 0,629 AOSTA CON.RI.T S.p.A. 60.721.707.099 0,218 AREZZO BANCA POP. ETRURIA E LAZIO S.p.A. 93.042.244 314 0,334 ASCOLI PICENO SERIT PICENA S.p.A. 86.115.377.439 0,309 ASTI BANCA POPOLARE DI NOVARA 51.864.638 443 0,186 AVELLINO G.E.I. S.p.A. 65.348.024.786 0,235 BARI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 345.825.528.958 1,242 BELLUNO CARIVERONA BANCA S.p.A. 71.171.815.562 0,256 BENEVENTO SARI SANNITICA RISCOSSIONI S.p.A. 41.954.366 587 0,151 BERGAMO BERGAMO ESATTORIE S.p.A. 338.306.610.777 1,215 BIELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA 73.682.664.649 0,265 BOLOGNA CARISBO S.p.A. 893.976.197.371 3,211 BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 218.932.614.190 0,786 BRESCIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 422.083.968.943 1,516 BRINDISI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 55.631.598.707 0,200 CAGLIARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 81.233.321.343 0,292 CALTANISSETTA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 15.849.080.214 0,057 CAMPOBASSO S.E.T. - BPM S.p.A. 43.762.246.541 0,157 CASERTA BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.) 117.975.692.573 0,424 CATANIA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 62.757.268.419 0,225 CATANZARO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 61.623.491.165 0,221 CHIETI SOGET S.p.A. (comm. gov.) 87.211.456.118 0,313 COMO RILENO S.p.A. 179.424.088.400 0,644 COSENZA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 111.537.654.802 0,401 CREMONA LO.SE.RI S.p.A. 103.462.412.747 0,372 CROTONE E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 22.303.174.812 0,080 CUNEO G.E.C. GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A. 187.104.166.673 0,672 ENNA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 14.468.074.258 0,052 FERRARA S.I.F.E.R. S.p.A. 129.670.333.040 0,466 FIRENZE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. 808.413.269.106 2,904 FOGGIA G.E.M.A. S.p.A. 126.000.044.067 0,453 FORLI' CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A. 133.203.510.431 0,478 FROSINONE BANCA DI ROMA S.p.A. 98.344.401.075 0,353 GENOVA SANPAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.p.A. 689.101.506.581 2,475 GORIZIA CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA S.p.A. 42.802.760.222 0,154 GROSSETO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 68.412.947.301 0,246 IMPERIA SESTRI S.p.A. 88.426.497.594 0,318 ISERNIA S.R.T. S.p.A. 16.915.016.815 0,061 LA SPEZIA CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A. 88.770.931.191 0,319 L'AQUILA GERIT S.p.A. 70.983.244.277 0,255 LATINA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 89.044.591.021 0,320 LECCE SO.BA.RI.T. S.p.A. 138.173.338.753 0,496 LECCO RILENO S.p.A. 97.303.793.973 0,349 LIVORNO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 116.344.261.229 0,418 LODI ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 99.566.271.062 0,358 LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.p.A. 143.364.080.240 0,515 MACERATA SERIMA S.p.A. 69.862.541.946 0,251 MANTOVA CARIVERONA BANCA S.p.A. 126.802.700.900 0,455 MASSA C. CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. 60.026.144.868 0,216 MATERA RITRIMAT S.p.A. 34.467.377.476 0,124 MESSINA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 36.659.471.011 0,132 MILANO ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 5.459.018.919.168 19,608 MODENA GESPRO S.p.A. 252.612.364.125 0,907 NAPOLI BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.) 641.779.067.218 2,305 NOVARA BANCA POPOLARE DI NOVARA 159.827.391.614 0,574 NUORO BIPESSE RISCOSSIONI S.p.A. - (comm. gov.) 18.839.194.887 0,068 ORISTANO BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. - (comm. gov.) 12.781.995.560 0,046 PADOVA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A. 353.658.793.994 1,270 PALERMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 82.741.293.508 0,297 PARMA SEIT PARMA S.p.A. 196.226.906.928 0,705 PAVIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 126.757.142.639 0,455 PERUGIA SO.RI.T. FOLIGNO S.p.A. 162.510.498.864 0,584 PESARO SE.RI.T. S.p.A. 183.812.812.368 0,660 PESCARA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 74.926.255.426 0,269 PIACENZA PADANA RISCOSSIONI S.p.A. 104.469.698.419 0,375 PISA SET S.p.A. 143.576.213.101 0,516 PISTOIA GET GESTIONE ESATTORIE E TESORERIE S.p.A. 87.752.304.201 0,315 PORDENONE ROLO BANCA 1473 S.p.A. 94.996.741.048 0,341 POTENZA S.E.M. S.p.A. 60.311.396.289 0,217 PRATO SANPAOLO RISCOSSIONI PRATO S.p.A. 145.135.917.228 0,521 RAGUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 20.822.198.240 0,075 RAVENNA SO.RI.T. RAVENNA S.p.A. 147.063.696.804 0,528 REGGIO C. E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 71.455.973.609 0,257 REGGIO E. CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA S.p.A. 179.806.076.905 0,646 RIETI CARIRI S.p.A. 31.391.557.898 0,113 RIMINI CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A. 117.958.239.846 0,424 ROMA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 4.419.651.778.027 15,875 ROVIGO CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A. 62.519.645.201 0,225 SALERNO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 178.794.412.012 0,642 SASSARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 67.520.836.613 0,243 SAVONA BANCA POPOLARE DI NOVARA 131.086.293 612 0,471 SIENA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 203.588.772.076 0,731 SIRACUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 22.048.441.733 0,079 SONDRIO RIPOVAL S.p.A. 87.931.478.512 0,316 TARANTO SOGET S.p.A. 94.383.080.483 0,339 TERAMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 82.616.181.908 0,297 TERNI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A. 51.185.944.249 0,184 TORINO CON.RI.T. S.p.A. 2.623.246.611.426 9,422 TRAPANI MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 26.269.771.236 0,094 TRENTO CARITRO S.p.A. 250.371.558.878 0,899 TREVISO ESAMARCA S.p.A. 281.697.148.408 1,012 TRIESTE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA S.p.A. 1.024.990.042.997 3,682 UDINE S.F.E.T. S.p.A. 179.415.173.795 0,644 VARESE ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 243.314.104.489 0,874 VENEZIA GE.RI.CO S.p.A. 261.874.080.583 0,941 VERB-CUS-OSS BANCA POPOLARE DI NOVARA 63.623.351.704 0,229 VERCELLI BANCA POPOLARE DI NOVARA 44.655.531 191 0,160 VERONA CARIVERONA BANCA S.p.A. 525.410.189.097 1,887 VIBO VALENTIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 19.761.974.641 0,071 VICENZA CARIVERONA BANCA S.p.A. 270.747.974.365 0,972 VITERBO S.E.A.L. S.p.A 71.380.541.306 0,256 _________ Totale 27.841.129.504.743 100 segue TABELLA A ACCONTO 1998 Ambito Concessionario Importo (in lire) _________ AGRIGENTO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 4.320.965.786 ALESSANDRIA CARALT S.p.A. 22.766.904.557 ANCONA ANCONA TRIBUTI S.p.A. 28.316.684.017 AOSTA CON.RI.T S.p.A. 9.814.532.916 AREZZO BANCA POP. ETRURIA E LAZIO S.p.A. 15.038.545.737 ASCOLI PICENO SERIT PICENA S.p.A. 13.918.946.730 ASTI BANCA POPOLARE DI NOVARA 8.382.952.745 AVELLINO G.E.I. S.p.A. 10.562.290.998 BARI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 55.896.255.216 BELLUNO CARIVERONA BANCA S.p.A. 11.503.598.300 BENEVENTO SARI SANNITICA RISCOSSIONI S.p.A. 6.781.141.893 BERGAMO BERGAMO ESATTORIE S.p.A. 54.680.962.144 BIELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA 11.909.430.286 BOLOGNA CARISBO S.p.A. 144.494.600.605 BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 35.386.379.123 BRESCIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 68.222.011.608 BRINDISI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 8.991.811.706 CAGLIARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 13.129.853.298 CALTANISSETTA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 2.561.708.603 CAMPOBASSO S.E.T. - BPM S.p.A. 7.073.352.013 CASERTA BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.) 19.068.573.223 CATANIA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 10.143.543.488 CATANZARO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 9.960.289.513 CHIETI SOGET S.p.A. (comm. gov.) 14.096.107.432 COMO RILENO S.p.A. 29.000.561.836 COSENZA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 18 027.984.336 CREMONA LO.SE.RI S.p.A. 16.722.771.872 CROTONE E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 3.604.892.777 CUNEO G.E.C. GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A. 30.241.903.436 ENNA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 2.338.494.713 FERRARA S.I.F.E.R. S.p.A. 20.958.794.024 FIRENZE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. 130.664.946.994 FOGGIA G.E.M.A. S.p.A. 20.365.560.176 FORLI' CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A. 21.529.866.338 FROSINONE BANCA DI ROMA S.p.A. 15.895.540.616 GENOVA SANPAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.p.A. 111.380.422.949 GORIZIA CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA S.p.A. 6.918.268.922 GROSSETO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 11.057.678.633 IMPERIA SESTRI S.p.A. 14.292.496.255 ISERNIA S.R.T. S.p.A. 2.733.997400 LASPEZIA CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A. 14.348 167.530 L'AQUILA GERIT S.p.A. 11.473.119.264 LATINA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 14.392.399.544 LECCE SO.BA.RI.T. S.p.A. 22.333.146.516 LECCO RILENO S.p.A. 15.727.345.861 LIVORNO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 18.804.882.734 LODI ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 16.093.033.140 LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.p.A. 23.172.133.191 MACERATA SERIMA S.p.A. 11.291.978.607 MANTOVA CARIVERONA BANCA S.p.A. 20.495.294.702 MASSA C. CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. 9.702.108.237 MATERA RITRIMAT S.p.A. 5.571.009.560 MESSINA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 5.925.320.649 MILANO ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 882.348.725.545 MODENA GESPRO S.p.A. 40.830.083.362 NAPOLI BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.) 103.731.632.080 NOVARA BANCA POPOLARE DI NOVARA 25.833.120.820 NUORO BIPESSE RISCOSSIONI S.p.A. - (comm. gov.) 3.045.004.944 ORISTANO BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. - (comm. gov.) 2.065.971.498 PADOVA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A. 57.162.356.603 PALERMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 13.373.588.910 PARMA SEIT PARMA S.p.A. 31.716.424.473 PAVIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 20.487.931.058 PERUGIA SO.RI.T. FOLIGNO S.p.A. 26.266.795.130 PESARO SE.RI.T. S.p.A. 29.709.917.319 PESCARA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 12.110.433.571 PIACENZA PADANA RISCOSSIONI S.p.A. 16.885.580.838 PISA SET S.p.A. 23.206.420.517 PISTOIA GET GESTIONE ESATTORIE E TESORERIE S.p.A. 14.183.525.451 PORDENONE ROLO BANCA 1473 S.p.A. 15.354.453.728 POTENZA S.E.M. S.p.A. 9.748.213.816 PRATO SANPAOLO RISCOSSIONI PRATO S.p.A. 23.458.517.637 RAGUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 3.365.520.500 RAVENNA SO.RI.T. RAVENNA S.p.A. 23.770.107.298 REGGIO C. E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 11.549.527.155 REGGIO E. CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA S.p.A. 29.062.303.163 RIETI CARIRI S.p.A. 5.073.860.618 RIMINI CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A. 19.065.752.315 ROMA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 714.354.387.013 ROVIGO CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A. 10.105.136.121 SALERNO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 28.898.786 377 SASSARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 10.913.485.558 SAVONA BANCA POPOLARE DI NOVARA 21.187.657.676 SIENA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 32 906.332.848 SIRACUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 3.563.719.920 SONDRIO RIPOVAL S.p.A. 14.212.485.641 TARANTO SOGET S.p.A. 15.255.266.928 TERAMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 13.353.366.950 TERNI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A. 8.273.254.470 TORINO CON.RI.T. S.p.A. 423.998.952.679 TRAPANI MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 4.246.019.205 TRENTO CARITRO S.p.A. 40.467.898.932 TREVISO ESAMARCA S.p.A. 45.531.096.992 TRIESTE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA S.p.A. 165.670.548.413 UDINE S.F.E.T. S.p.A. 28.999.120.957 VARESE ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. 39.327.192.886 VENEZIA GE.RI.CO S.p.A. 42.327.067.313 VERB-CUS-OSS BANCA POPOLARE DI NOVARA 10.283.529.719 VERCELLI BANCA POPOLARE DI NOVARA 7.217.734.838 VERONA CARIVERONA BANCA S.p.A. 84.922.770.484 VIBO VALENTIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.) 3.194.155.103 VICENZA CARIVERONA BANCA S.p.A. 43.761.366.953 VITERBO S.E.A.L. S.p.A 11.537.334.928 ___________ Totale 4.500.000.000.000
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)