DECRETO 28 ottobre 1998, n. 446
Entrata in vigore del decreto: 7-1-1999
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede la concessione di agevolazioni in forma automatica alle piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale secondo le modalita' di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione di benefici fiscali in favore di iniziative produttive ubicate nelle aree depresse;
Viste le delibere del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n. 246, e del 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, di attuazione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, mediante le quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica per le imprese operanti nelle aree depresse, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonche' le modalita' e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266, con il quale e' stata data attuazione, con riferimento alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 16428-R3C/53 del 21 luglio 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
1.Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le piccole e medie imprese operanti nei settori delle attivita' estrattive, manifatturiere e dei servizi destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.
2.Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 1997, n. 229, e limitatamente alle imprese operanti nei settori dei servizi, dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266.
3.Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente: "2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 2. 4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbuca 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni. 5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il perodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero deI tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". - Il testo del decreto-legge n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione), coordinato con la legge di conversione n. 341/1995, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995. Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. 3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea. 4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. 5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni". - Il testo del decreto-legge n. 415/1992 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazine della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 266/1997, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Iniziative ammissibili
1.Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti costituiti da acquisti di nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, acquistati in relazione alla creazione di un nuovo stabilimento, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione od alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.
Art. 3
Spese ammissibili
2.L'acquisizione dei beni puo' essere effettuata anche nelle forme previste dall'articolo 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.
4.Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il costo agevolabile e' costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo dei beni stessi, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori. Le opere murarie strettamente connesse all'installazione dei macchinari e degli impianti, il montaggio, il collaudo, il trasporto e l'imballaggio dei beni nonche' i materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione sono ammissibili nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.
Note all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 1523 del codice civile e' il seguente: "Art. 1523 (Passaggio della proprieta' e dei rischi). - Nella vendita a rate con riserva della proprieta', il compratore acquista la proprieta' della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna". - La legge n. 1329/1965, reca: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
Art. 4
Misura dell'agevolazione
2.Agli investimenti effettuati nelle unita' produttive ubicate nelle aree depresse, e' applicata la misura di aiuto prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341. Le istanze avanzate per i predetti investimenti ai sensi del presente decreto si considerano presentate per gli effetti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, qualora, alla data della loro presentazione, sussistano disponibilita' residue sulla predetta normativa per le aree depresse. Le istanze avanzate ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, in carenza dei relativi fondi, si considerano, viceversa, presentate per gli effetti di cui al presente decreto.
3.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), per ciascuna unita' produttiva, nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla presentazione della prima dichiarazionedomanda, ciascuna impresa puo' ottenere agevolazioni di cui al presente regolamento nel limite di quelle corrispondenti ad investimenti il cui costo, cumulativamente calcolato, sia di dieci miliardi di lire. Detto limite potra' essere adeguato periodicamente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Modalita' e procedure per la prenotazione e la fruizione delle agevolazioni
1.La prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni, i controlli, le revoche e le sanzioni sono effettuate secondo le procedure e le modalita' disciplinate dalla delibera CIPE 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, concernente le modalita' di attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.
2.Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni nonche' quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 1996, n. 49, sono affidati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al medesimo soggetto incaricato, con le modalita' ed i criteri di cui alla delibera CIPE citata al comma 1, della gestione degli interventi richiamati al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede ad apposita estensione della convenzione eventualmente gia' stipulata con il predetto soggetto. Gli oneri per l'estensione della convenzione sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 si veda nelle note alle premesse.
Art. 6
Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite
1.Per la copertura finanziaria delle minori entrate corrispondenti alle agevolazioni concesse, si applicano le procedure stabilite dal citato decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, n. 90.
Art. 7
Disposizioni finali
1.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la piu' rapida attivazione degli interventi, utilizzando, a tal fine, la stessa modulistica e relativa documentazione gia' definita ai fini dell'istruttoria degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua la data a partire dalla quale puo' essere inoltrata la dichiarazione di prenotazione delle risorse. Lo stesso Ministro provvede altresi', con decreto, ad adeguare gli interventi di cui al presente regolamento alle eventuali future decisioni dell'Unione europea ovvero alle eventuali modificazioni ed integrazioni della delibera del CIPE di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 191
Nota all'art. 7: - Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 si veda nelle note alle premesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)