DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. 458

Type DPR
Publication 1998-11-19
Ultimo aggiornamento 1998-12-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-1-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 93, n. 517, che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislato 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali costitutivi della delegazione di parte pubblica;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e acquisite le precisazioni del Ministero del tesoro in ordine alle osservazioni in materia di copertura finanziaria degli oneri relativi all'accordo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita';

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998

Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 8 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, e' il seguente: "8. Le unita sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990 n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'". - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "Personale a rapporto convenzionale". - Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre n. 412, e' il seguente: "9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio a quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottava e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula". - Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 74 (Norme abrogate). - Art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti della amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale". - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a)-c) (Omissis); d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della legge". - La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 DICHIARAZIONE PRELIMINARE 1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere cosi' come definite dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle rela- tive competenze professionali. 2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilita' e la necessita' che sia ampiamente promossa la partecipazione delle categorie alle attivita' dei servizi sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di piu' alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini. 3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire: - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualita' ai reali bisogni dei cittadini; - l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali; - il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualita' dei servizi. ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente Accordo regola in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L.vo 517/93, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, gia' instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall'art 1 del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall'art. 1 del D.P.R. 261/92 per gli Psicologi. 2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' presso piu' servizi della stessa Azienda o per conto di piu' Aziende Sanitarie. 3. Ai professionisti di cui al presente Accordo e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena disponibilita' a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 2

ART. 2 (Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato) 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i professionisti gia' titolari di incarico ai sensi dei DD.PP.RR. 262/92, 255/88, 261/92. 2. L'Assessorato regionale alla Sanita' cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente Accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entro il 30 marzo di ogni anno. 3. Di ogni variazione del numero delle ore e delle modalita' di svolgimento dell'attivita', le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanita', indicandone la decorrenza.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 3

ART. 3 (Incarichi di sostituzione a tempo determinato - Graduatoria regionale - Domanda e requisiti) 1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale come sostituto deve inoltrare all'Assessorato alla Sanita' della Regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico di sostituzione, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, A1, A2 e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in regola con le norme vigenti in materia. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50mo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo. b) essere iscritto ai relativi Ordini professionali; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B, B1, B2.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 4

ART. 4 (Formazione delle graduatorie) 1. L'Assessorato regionale alla Sanita', provvede entro il 31 maggio alla formazione di graduatorie regionali per titoli, distinte per categoria professionale, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2. 2. Le graduatorie - che oltre a riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - sono pubblicate per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato, e sono comunicate agli Ordini professionali e alle Organizazioni Sindacali di categoria 3. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria, relativa alla propria categoria professionale, all'Assessore regionale alla Sanita'. 4. Le graduatorie definitive, approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie. 5. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 5

ART. 5 (Aumenti di orario e limitazioni) 1. I professionisti di cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili. 2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessita' di conferire aumenti orari interpella i professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 2 che abbiano espresso la propria disponibilita', ed assegna l'aumento delle ore all'avente diritto secondo i seguenti criteri: a) anzianita' d'incarico; b) anzianita' di laurea; c) voto di laurea; d) maggiore eta'. rilevati dall'elenco regionale di cui all'art. 2. 3. In caso di parita' di punteggio l'Azienda conferisce l'aumento orario al professionista che opera esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 6

ART. 6 (Sostituzioni) 1. Alle sostituzioni dei professionisti incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo ai sensi del presente Accordo si assentino dal servizio, l'Azienda provvede assegnando incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorie annuali di cui all'art. 3 con priorita' per i professionisti residenti nell'ambito della Regione 2. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non puo' ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare. 3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all'art. 22.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 7

ART. 7 (Incompatibilita') 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), nonche' dall'[art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e di quanto altro previsto in materia dalla successiva normativa il rapporto resta incompatibile con: a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) rapporti di lavoro svolti a qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o autorizzati dalla Regione; c) forme di cointeressenza diretta con Case di cura private e, limitatamente a biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico- cliniche e biologiche; d) titolarita' di incarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso. 3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla Azienda Sanitaria, previa contestazione all'interessato.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 8

ART. 8 (Doveri e compiti del professionista) 1. Il professionista deve: a) attenersi alle disposizioni che l'Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'[art. 1 del D.P.R. 262/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;262~art1) per i biologi, dall'art. 1 del D.P.R. 255188 per i chimici e dall'[art.1 del D.P.R. 261/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;261~art1) per gli psicologi; c) effettuare, secondo le modalita' organizzative stabilite dall'Azienda Sanitaria, durante il normale orario di servizio, le prestazioni di particolare impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui agli allegati C, C1, C2; d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; e) rispettare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; f) inviare all'Assessorato alla Sanita' della Regione e alle Aziende entro il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D, D1, D2; 2. L'Azienda Sanitaria provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista e' deferito alla Commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla Commissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza. 6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria; b) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le prestazioni di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche. 7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al presente accordo, avviene di norma tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali. All'interno del suddetto orario le eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro individuale che dovessero rendersi necessarie in presenza di motivate esigenze dell'Azienda, devono essere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile del Servizio. In caso di disaccordo la risoluzione della vertenza e' demandata alla trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. firmatarie di categoria.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 9

ART. 9 (Mobilita') 1. Al fine del migliore funzionamento del servizio, puo' essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, ed in accordo con gli interessati, la concentrazione dell'orario di attivita' dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda. 2. L'Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, puo' adottare nei confronti del professionista provvedimenti di mobilita' tra i vari presidi, ferma restando la garanzia dell'incarico come previsto dall'art. 8, comma 8 del D.L.vo 502/92, cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dallo stesso. 3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, cosi' come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico. 4. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 5. Il trasferimento da un presidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda puo' avvenire su domanda del professionista. Nel caso di trasferimento presso presidi di altra Azienda e' inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 10

ART. 10 (Cessazione, revoca e sospensione dell'incarico) 1. L'incarico cessa: a) per rinuncia del professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all'Azienda. cessazione ha effetto dal 1 giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione de lettera di comunicazione. b) per il raggiungimento del 65mo anno di eta'. c) per decesso del professionista. d) su specifica richiesta del professionista l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 2. L'incarico, inoltre, puo' essere revocato dall'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R. con effetto dal 1 giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera comunicazione, nei seguenti casi: a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 7; b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto; c) provvedimento adottato ai sensi del successivo art. 11. 3. La revoca dell'incarico ha invece effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; b) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; c) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva - in base alle norme vigenti materia - da apposita Commissione costituita da un medico designato dall'interessato e un medico designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o di Regione limitrofa; d) nei casi previsti dalla successiva lettera d), punto 8 dell'art. 11. 4. L'incarico e' sospeso in caso di: a) sospensione dall'Albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11; c) emissione di mandato o ordine di cattura.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 11

ART. 11 (Commissione di disciplina) 1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri in rappresentanza dell'Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente; b) tre rappresentanti dei professionisti di cui al presente Accordo, designati dai Sindacati firmatari del presente accordo. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda. 3. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento. 4. La Commissione e competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento. 5. Al professionista deferito sono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. 6. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza qualificata dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti. 7 In caso di parita' di voti prevale la proposta piu' favorevole all'incolpato. 8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: a) Richiamo: - per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accord Il richiamo comporta l'esclusione per una volta dalla procedura prevista al precedente art. per gli aumenti di orario. b) Diffida: - per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La diffida comporta, per 4 volte quanto previsto al precedente punto a). c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: - per recidiva di inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; - per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica. d) Revoca: - per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; - per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilita'. 9. La deliberazione e' comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale d competenza nonche' alle altre Aziende sanitarie cointeressate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 12

ART. 12 (Aggiornamento professionale - Forrnazione permanente) 1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente del professionista comprende: a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle Aziende; c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende. 2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali ed le OO.SS. di categoria, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio formazione permanente dei professionisti, anche in relazione all'attuazione dei progetti- obiettivo. 3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del professionista. 4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico dell'Azienda. 5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al professionista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 22, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'. 6. Nei confronti del professionista che presta la propria attivita' in piu' Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda. 7. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dalle OO.SS. di categoria; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', Ordini professionali, Aziende sanitarie, Istituti di Ricerca, Societa' scientifiche. 8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 il professionista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5. 9. Al termine di ciascun corso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi. 10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 13

ART.13 (Congedo matrimoniale) 1. Al professionista confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi. 2. Durante il congedo matrimoniale e' corrisposto il normale trattamento di servizio.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 14

ART.14 (Assicurazione di malattia e gravidanza) 1. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia, e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,9.% dei compensi di cui all'art. 22 da utilizzare per la stipula di apposita assicurazione. 2. Con cadenza trimestrale le Aziende versano il contributo di cui al comma precedente alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'Accordo avranno provveduto a stipulare unico contratto di assicurazione. 3. In caso di gravidanza e/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 1204/71 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni). 4. Durante il periodo di astensione obbligatoria, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1204/71, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 15

ART. 15 (Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso) 1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a: a) malattia o infortunio, per la durata massima di sei mesi nell'arco di un anno b) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; c) gravi e documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni; d) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un massimo di 10 giorni; e) giustificati e documentati motivi di studio per la durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio, sempre che esista la possibilita' di assicurare idonee sostituzioni; f) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi nell'arco di 18 mesi; g) il mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere provinciale o comunale per l'intera durata del mandato o limitatamente alle ore destinate alle attivita' istituzionali. 3. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in piu' posti di lavoro, ovvero in piu' Aziende, il periodo di assenza non retribuita deve essere fruita contemporaneamente. 4. I periodi di assenza di cui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianita' di incarico ad esclusione delle fattispecie di cui alla lett. a).

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 16

ART. 16 (Assenza giustificata con diritto a compenso) 1. Il professionista, concorda con l'Azienda U.S.L. le modalita' per utilizzare un monte ore annuo che in ogni caso non puo' superare cinque volte il proprio impegno orario settimanale. Detto professionista potra' disporre del suindicato monte ore durante l'arco dell'anno solare previa domanda all'Azienda U.S.L. da proporre, nel caso di assenza superiore a gg. 3, con un preavviso minimo di gg. 15, senza che cio' comporti variazioni nei pagamenti mensili. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono a carico delle Regioni.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 17

ART. 17 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi) 1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione de raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 23. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: - L. 1.500.000.000 per sinistro - L. 1.000.000.000 per persona - L. 500.000.000 per danni a cose od animali b) per gli infortuni: - L. 1.500.000.000 per morte o invalidita' permanente - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea assoluta. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. 4. I professionisti che a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria. 5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed al integrita' fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresi' a applicare tutte le leggi vigenti in materia.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 18

ART. 18 (Prolungamento dell'orario di servizio) 1. Qualora, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art.1, comma 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale provvedera' altresi' a indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Al professionista interessato e' corrisposto il compenso orario di cui all'art.22.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 19

ART. 19 (Indennita' specifica di categoria) 1. Ai biologi e ai chimici convenzionati e' corrisposta un'indennita' di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 20

ART. 20 (Compenso per l'esercizio di attivita' psicoterapeutica) 1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attivita' psicoterapeutica, che svolgano tale attivita' ai sensi della vigente normativa in materia, e' corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art. 22, comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale attivita'.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 21

ART. 21 (Rimborso spese di accesso) 1. A far data dalla pubblicazione del presente accordo, per gli incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni km. percorso. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale privato nel Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda Sanitaria. 3. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 22

ART. 22 (Trattamento economico) 1. Ai professionisti biologi e psicologi confermati ai sensi del presente accordo e' corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 21.340 per ora di incarico. Il compenso anzidetto e' elevato a: - L. 21.873 con decorrenza 1.12.1995; - L. 22.223 con decorrenza 1.01.1996; - L. 23.000 con decorrenza 1.09.1996; - L. 23.691 con decorrenza 1.09.1997; Ai professionisti chimici confermati ai sensi del presente accordo e' corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 16.560 per ora di incarico. Il compenso anzidetto e' elevato a: - L. 16.974 dal 1.12.1995; - L. 17.245 dal 1.01.1996; - L. 17.850 dal 1.09.1996; - L. 23.691 dal 1.09.1997. 2. Gli incrementi di anzianita' di cui ai [commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;261~art15-com2) e [8 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;261~art15-com8); ai [commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;262~art17-com2) e [8 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;262~art17-com8); ai [commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;255~art16-com2) e [4 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;255~art16-com4), calcolati alla data di pubblicazione del presente accordo, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3% dal 1.9.1997. 3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e agli effetti degli [artt. 16 del D.P.R 255/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;255~art16), 15 del [D.P.R. 261/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;261) e 17 del [D.P.R. 262/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;262) nei confronti dei professionisti gia' titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei DD.PP.RR. 255/88, 261/92, 262/92 ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso le strutture del S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio. 4. Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 e e non abbia altro tipo di rapporto con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private spetta per ogni ora di incarico una indennita' di piena disponibilita' nelle seguenti misure: - L. 3.726 dall'1.01.1995; - L. 3.819 dall'1.12.1995; - L. 3.880 dall'1.01.1996; - L. 4.016 dall'1.09.1996; - L. 4.137 dall'1.09.1997. 5. Ai professionisti confermati ai sensi del presente accordo e' attribuito un compenso aggiuntivo mensile determinato rispettivamente con i criteri di cui al [comma 9 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;261~art15-com9), al [comma 9 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;262~art17-com9) e al [comma 5 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;255~art16-com5). Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 e' incrementato del 3.5% dal 1.1.1995, del 2.5% dal 1.12.1995, del 1.6% dal 1.1.1996, del 3.5% dal 1.9.1996 e del 3% dal 1.9.1997. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale. 6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 7. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai professionisti convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 8. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli. 9. Le Regioni attuano, d'intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensi ai medesimi spettanti sensi del presente Accordo. 10. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 8, il professionista e' tenuto ad effettuare altresi' gli interventi di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo previsti negli allegati C,C1,C2. 11. Per l'espletamento di tali interventi al professionista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 22, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. 12. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 11, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti al professionista. 13. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.P.I.P., sulla base di protocolli volti ad una gestione programmata e per obiettivi, compensi per le prestazione di particolare impegno professionale sono corrisposti COI modalita' da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari; spettanti al professionista. 14. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 13 non siano raggiunti per ragioni no imputabili alla volonta' del professionista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di cui ai commi 11 e 12.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 23

ART. 23 (Contributo previdenziale) 1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 335195 e nel rispetto delle decorrenze della stessa legge, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso tabellare di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 24

ART. 24 (Riscossione delle quote sindacali) 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti alle Organizazioni Sindacali di categoria sono trattenute, su delega dei professionisti, dalle Aziende sanitarie presso le quali i professionisti medesimi prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti postali o bancari intestati alle rispettive OO.SS.. Contestualmente, alle OO.SS., e' inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono applicate le ritenute sindacali con l'indicazione dell'importo delle relative quote. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Aziende sanitarie da parte delle OO.SS. nazionali di categoria. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico delle Aziende.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 25

ART. 25 (Diritti sindacali) 1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta la disponibilita' di: - n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti, titolari di incarico ai sensi del presente Accordo, viene comunque garantita la disponibilita' di n. 6 ore settimanali per le categorie con meno di 50 professionisti operanti livello nazionale. Viene altresi' riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario d presente Accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari di incarico, e' rilevato a livello regionale sulla base dl numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata I trattenuta della quota sindacale. 3. Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziend sanitarie interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 26

ART. 26 (Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell'[art. 2 comma 2, della legge n. 146/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati e' esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 11 che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo. 5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 27

ART. 27 (Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria dell'Azienda sanitaria) 1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attivita' svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 28

ART. 28 (Durata dell'Accordo) 1. Il presente Accordo ha durata triennale e scade il 31.12.1997.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Norma finale

NORMA FINALE 1. Sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore gia' derivanti dall'applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR. 261/92, 255/88, 262/92.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Norma transitoria

NORMA TRANSITORIA 1. In attesa del Decreto di riconoscimento degli Enti previdenziali, le somme di cui all'art. 23 sono versate, con le stesse modalita', ai rispettivi Enti esponenziali secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 103/96. 2. Gli Enti esponenziali provvederanno a riversare dette somme agli Enti previdenziali entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di riconoscimento.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Dichiaraz. congiunta

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 1. Le parti dichiarano che la dizione "Azienda" utilizzata nel presente Accordo e' indifferentemente riferita ad Azienda U.S.L. e/o Azienda ospedaliera. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 1. Le parti si impegnano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo, a ricercare idonee soluzioni atte a definire la conferma nell'incarico a tempo indeterminato di quei professionisti psicologi che alla data del 16/04/1992 intrattenevano rapporti professionali orari accesi dopo la data del 10/07/1991 con le UU.SS.LL., nonche' di quei professionisti psicologi titolari di incarichi convenzionali a rapporto orario presso Comuni o Province di cui alla norma finale n.1 dell'A.C.N. recepito con il D.P.R. 13 marzo 1992, n.261.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Elenco

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI: Regione Abruzo: DEL COLLE Regione Emilia-Romagna: BISSONI Regione Lazio: COSENTINO Regione Lombardia: BORSANI Regione Marche: MASCIONI Regione Piemonte: D'AMBROSIO Regione Sicilia: PAGANO Regione Toscana: MARTINI Regione Umbria: DI BARTOLO Regione Veneto: BRAGHETTO Regione Campania: CALABRO' S.N.U.B.C.I.: VITALE S.N.A.B.I.L.P.: LANDI F.I.O.S.P. - S.N.U.B.A.L.P.: MARINO IACOPONI U.Sin.C.I.: RAMPINO A.U.P.I.: MOSCARA SARDI S.I.C.U.S.: TIRONE S.I.Chi.L.P.: RIBEZZO FP C.G.I.L.: DI BERTO U.I.L.: RODOLICO C.I.S.L: TONELLI

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato A

Allegato A (Biologi) All'Assessorato alla Sanita' della Regione ................. Raccomandata A.R. Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ...... per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualita' di Biologo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale si sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale. Il sottoscritto Dott........................................ nato a .................. (Prov. di......... ) il .............. residente in ............ .....(Prov. di .............) via ........................................... C.A.P. ............... tel .................... Laureato in ............. il .............. iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi dal ............ chiede ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale di essere incluso per l'anno ............... nella graduatoria relativa alla Regione ................. nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualita' di Biologo ambulatoriale.. A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. Data .................... FIRMA .................. Foglio notizie (Allegato A Biologi) Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l'anno .... Il sottoscritto Dott. ...................................... nato a ................. (Prov. di.............. ) il .......... con recapito professionale in .............. (Prov. di .............) via .................................. n. ........ C.A.P. ............... tel ....../ DICHIARA di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI 1 ) Laurea in ............. con voto ....... / ....... conseguita il ........... presso l'universita' di ........ 2) Specializzazioni: 1 ) ..................................... conseguita il ................... presso l'universita' di ..................................... 2 ) ..................................... conseguita il ................... presso l'universita' di ..................................... B) TITOLI DI STUDIO Corsi di perfezionamento o aggiornamento in una delle discipline della Biologia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. corso in ............ seguito dal ....... al ........ per complessive ore/giorni/anni .......... presso .............. C) TITOLI PROFESSIONALI: 1) Attivita' professionale prestata in qualita' di Biologo presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, Enti privati. Dal ........... al ............... presso ........................... nel servizio di ...........con la qualifica di Dal ........... al ............... presso ........................... nel servizio di ...........con la qualifica di Dal ........... al ............... presso ........................... nel servizio di ...........con la qualifica di 2) Attivita' professionale in qualita' di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente. Dal ........... al ............... presso ........................... nel servizio di ...........con la qualifica di Dal ........... al ............... presso ........................... nel servizio di ...........con la qualifica di Dal ........... al ............... presso ........................... nel servizio di ...........con la qualifica di 3) Idoneita' in pubblico concorso: Concorso a: ................................... presso ................ ....................... nell'anno ........... (valutabile solo la prima idoneita') D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi dal ............... DICHIARA ancora di non incorrere in nessuna delle incompatibilita' previste dall'art 7 del presente Accordo; si impegna comunque a fare cessare eventuali incompatibilita' prima del conferimento dell'incarico. Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data .................. FIRMA

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato B

ALLEGATO B (Biologi) TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART 4 DELL'ACCORDO A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3 110 1,8 da 100 a 109 1,2 2) Specializzazioni: a) per la prima specilizzazione: Punteggio 3 b) per ogni ulteriore specializzazione: Punteggio 1,2 c) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti Punteggio 0,80 (una sola volta) B) TITOLI DI STUDIO Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Biologia. - per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni Punteggio 0,10 - per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi Punteggio 0,40 - per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno Punteggio 0,50 per anno fino ad un massimo di 2 punti C) TITOLI PROFESSIONALI 1) Attivita' professionale prestata in qualita' di Biologo con regolare contratto di lavoro retribuito presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private. Punteggio 1,20 2) Attivita' professionale in qualita' di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente. Punteggio 0,70 Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. 3) Idoneita' in un pubblico concorso come Biologo ....... 0,05 E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI per ogni anno ........................................... 0,10 Il Punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni armo di iscrizione ed frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero. ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE 1. Analisi chimico-cliniche 2. Biochimica e chimica clinica 3. Biochimica marina 4. Biochimica analitica 5. Biotecnologie 6. Chimica biologica 7. Chimica analitica 8. Chimica e tecnologie alimentari 9. Citogenetica umana 10. Economia sistema agroalimentare 11. Endocrinologia sperimentale 12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria) 13. Farmacologia applicata 14. Farmacologia 15. Fisiologia e scienza dell'alimentazionz 16. Fitopatologia 17. Genetica 18. Genetica medica 19. Igiene 20. Igiene e medicina preventiva 21. Igiene e medicna preventiva con orientamento di "laboratorio di sanita' pubblica" 22. Immunologia diagnostica 23. Microbiologia 24. Microbiologia applicata 25. Microbiologia medica 26. Microbiologia e virologia 27. Patologia generale 28. Scienza dell'alimentazione 29. Scienza e tecnologie cosmetiche 30. Scienza e tecnica piante officinali 31. Scienza e tecnica piante medicinali 32. Statistica sanitaria 33. Statistica medica (orientamento epidemiologico) 34. Statistica medica 35.Tecniche microbiologiche 36. Tecniche biomediche 37. Tecnologie alimentari 38. Tossicologia 39.Tossicologia forense 40. Virologia

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato C

ALLEGATO C (Biologi) Prestazioni di particolare impegno professionale che possono essere effettuate dai biologi ambulatoriali: 1) Metodi ELISA ed EIA 15' per ciascuna determinazione 2) Markers epatite ed HIV 15' per ciascuna determinazione 3) Toxo 15' per ciascuna determinazione 4) Rubeo 15' per ciascuna determinazione 5) Pap test 15' per ciascuna determinazione 6) Dosaggi di farmaci, morfina e derivati 15' per ciascuna determinazione 7) Metodi RIA 15' per ciascuna determinazione 8) Indagini citogenetiche 60' per ciascuna determinazione 9) Tecniche di biologia molecolare 30' per ciascuna determinazione 10) Test di mutagenesi e valutazione degli indici biotici relativamente all'igiene ambientale 30' per ciascuna determinazione 11) Protocollo dietetico computerizzato 30' per ciascuna determinazione 12) Protocollo per dieta 15' per ciascuna determinazione Le maggiorazioni di orario, dovute ai sensi dell'art.22, vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato D (biologi)

ALLEGATO D (Biologi) ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' DELLA REGIONE .................... AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA .............. Raccomandata A.R. Oggetto: Dichiarazione ex art 8 dell'Accordo (da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno) Il sottoscritto Dott......................................... nato a .................. (Prov. di .............) il .......... residente in .......................(Prov. di .............) via ........................................... C.A.P. ............... tel ...................... laueato in .............. il ............... iscritto all'Ordine degli Biologi dal.................. DICHIARA ai sensi dell'art 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Biologo Ambulatoriale dal ............ Attualmente in servizio presso: 1) Azienda ................... per n. ............. ore settimanali , nella seguente struttura .................... tel ............... 2) Azienda ................... per n. ............. ore settimanali , nella seguente struttura .................... tel ............... 3) Azienda ................... per n. ............. ore settimanali , nella seguente struttura .................... tel ............... Dichiara di () essere () non essere titolare di altro rapporto di lavoro () avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilita'. DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art 7 del presente Accordo. Data .................... FIRMA .....................

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato A1

Allegato A1 (Chimici) All'Assessorato alla Sanita' della Regione ................. Raccomandata A.R. Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ...... per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualita' di Chimico presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale Il sottoscritto Dott. ....................................... nato a .................. (Prov. di .............) il .......... residente in .......................(Prov. di .............) via ........................................... C.A.P. ............... tel ...................... Laueato in .............. il ............... iscritto all'Ordine dei Chimici di ........... dal ........... chiede ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale di essere incluso per l'anno ............ nella graduatoria relativa alla Regione ..................... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualita' di Chirnico ambulatoriale.. A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. Data .................... FIRMA .................. Foglio notizie (Allegato A1 Chimici) Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l'anno ........ Il sottoscritto Dott. ........................................ nato a .................... (Prov. di............... ) il ........ con recapito professionale in ............. (Prov. di ..............) via .................................... n. ......... C.A.P. .............. tel ......./.............. DICHIARA di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI 1) Laurea in .............. con voto ....... / ......... conseguita il ............ presso l'universita' di .......... 2) Specializzazioni: 1 ) .............. ............ conseguita il ................ presso l'universita' di ................................. 2 ) .............. ............ conseguita il ................ presso l'universita' di ................................. B) TITOLI DI STUDIO Corsi di perfezionamento o aggiornamento in una delle discipline della Chimicia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione. - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... - corso in ......... seguito dal ....... al ......... per complessive ore/giorni/anni ............ presso ................... C) TITOLI PROFESSIONALI: 1)Attivita' professionale prestata in qualita' di Chimico presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, Enti privati. Dal ...... al ............... presso ................................ nel servizio di ........... con la qualifica di ............. Dal ...... al ............... presso ................................ nel servizio di ........... con la qualifica di ............. Dal ...... al ............... presso ................................ nel servizio di ........... con la qualifica di ............. 2) Attivita' professionale in qualita' di Chimico volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente. Dal ...... al ............... presso ................................ nel servizio di ........... con la qualifica di ............. Dal ...... al ............... presso ................................ nel servizio di ........... con la qualifica di ............. 3) Idoneita' in pubblico concorso: Concorso a: ................................... presso ................ ....................... nell'anno .......... (valutabile solo la prima idoneita') D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE Iscritto all'Ordine degli Chimici di .................... dal ................... DICHIARA ancora di non incorrere in nessuna delle incompatibilita' previste dall'art 7 del presente Accordo; si impegna comunque a fare cessare eventuali incompatibilita' prima del conferimento dell'incarico. Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data .................. FIRMA

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato B1

ALLEGATO B1 (Chimici) TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART 4 DELL'ACCORDO A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3 110 1,8 da 100 a 109 1,2 2) Specializzazioni: a) per la prima specializzazione Punteggio 3 b) per ogni ulteriore specializzazione universitaria: Punteggio 1,2 c) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti Punteggio 0,80 (una sola volta) B) TITOLI DI STUDIO Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Chimica. - per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni Punteggio 0,10 - per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi Punteggio 0,40 - per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno Punteggio 0,50 per anno fino ad un massimo di 2 punti C) TITOLI PROFESSIONALI 1) Attivita' professionale prestata in qualita' di Chimico con regolare contratto di lavoro retribuito presso strutture del SSN, Comuni, Province. Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca strutture private. Punteggio 1,20 2) Attivita' professionale in qualita' di Chirnico volontario presso strutture pubbliche, regolardmente deliberata dall'Ente. Punteggio 0,70 Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e' valutata solo l attivita' che comporta il punteggio piu' alto. 3) Idoneita' in un pubblico concorso come Chimico ..... 0,05 E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI per ogni anno ........................... 0,10 Il Punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e' frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato C1

ALLEGATO C1 (Chimici) Prestazioni di particolare impegno professionale che possono essere effettuate dai Chimici ambulatoriali: 1) Metodi ELISA ed EIA 15' per ciascuna determinazione 2) Markers epatite ed HIV 15' per ciascuna determinazione 3) Toxo 15' per ciascuna determinazione 4) Rubeo 15' per ciascuna determinazione 5) Processi di derivatizzazione 15' per ciascuna determinazione 6) Dosaggi di farmaci, morfina e derivati 15' per ciascuna determinazione 7) Metodi RIA 15' per ciascuna determinazione 8) Gas cromatografia spettrometria di massa 20' per ciascuna determinazione 5) HPLC spettrometria di massa 20' per ciascuna determinazione 10) Spettrofotometria di assorbimento atomico 30' per ciascuna determinazione 11) Microscopia ottica con contrasto di fase 30' per ciascuna determinazione Le maggiorazioni di orario, dovute ai sensi dell'art.22, vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato D (chimici)

ALLEGATO D (CHIMICI) ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' DELLA REGIONE ................... AL DIRETTORE GENERALE DELL' AZIENDA .............. Raccomandata A.R. Oggetto: Dichiarazione ex art 8 dell'Accordo ......... (da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno) Il sottoscritto Dott. ....................................... nato a .................. (Prov. di .............) il .......... residente in .......................(Prov. di .............) via ........................................... C.A.P. ............... tel ...................... laueato in .............. il ............... iscritto all'Ordine dei Chimici dal ................. DICHIARA ai sensi dell'art 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Chimico Ambulatoriale dal ... Attualmente in servizio presso: 1) Azienda .............. per n. .................. ore settimanali , nella seguente struttura ...................... tel .......... 2) Azienda .............. per n. .................. ore settimanali , nella seguente struttura ...................... tel .......... 3) Azienda .............. per n. .................. ore settimanali , nella seguente struttura ...................... tel .......... Dichiara di () essere () non essere titolare di altro rapporto di lavoro () avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilita'. DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art 7 del presente Accordo Data ................ FIRMA ................ ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARE DI SPECIALIZZAZIONE 1. Analisi chimico-cliniche 2. Biochimica e chimica clinica 3. Biochimica marina 4. Biochimica analitica 5. Biotecnologie 6. Chimica clinica 7. Chimica analitica 8. Chimica e tecnologie alimentari 9. Citogenetica umana 10. Economia sistema agroalimentare 11. Endocrinologia sperimentale 12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria) 13. Farmacologia applicata 14. Farmacologia 15. Fisiologia e scienza dell'alimentazionz 16. Fitopatologia 17. Genetica 18. Genetica medica 19. Igiene 20. Igiene e medicina preventiva 21. Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanita' pubblica" 22. Immunologia diagnostica 23. Microchimicia 24. Microchimicia applicata 25. Microchimicia medica 26. Microchimicia e virologia 27. Patologia generale 28. Scienza dell'alimentazione 29. Scienza e tecnologie cosmetiche 30. Scienza e tecnica piante officinali 31. Scienza e tecnica piante medicinali 32. Statistica sanitaria 33. Statistica medica (orientamento epidemiologico) 34. Statistica medica 35. Tecniche microchimiciche 36. Tecniche biomediche 37. Tecnologie alimentari 38. Tossicologia 39. Tossicologia forense 40. Virologia 41. Conserve alimentari di origine vegetale 42. Applicazioni biotecnologiche 43. Metodologie chimiche di controllo e di analisi 44. Tecnologie chimiche di processo 45. Sicurezza e protezione industriale 46. Viticultura ed enologia 47. Istochimica e citochimica

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato A2

Allegato A2 (Psicologi) All'Assessorato alla Sanita' della Regione .............. Raccomandata A. R. Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ...... per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualita' di psicologo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale. Il sottoscritto Dott. ....................................... nato a .................. (Prov. di .............) il .......... residente in .......................(Prov. di .............) via ........................................... C.A.P. ........ tel ...................... Laueato in .............. il ............... iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione ........ dal ...... chiede ai sensi del presente accordo collettivo nazionale di essere incluso perl'anno ............. nella graduatoria relativa alta Regione ....................... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualita' di psicologo ambulatoriale.. A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. Data .................. FIRMA ................. Foglio notizie (Psicologi) Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l'anno ...... Il sottoscritto Dott. ............................................ nato a .................... (Prov. di............ ) il ........... con recapito professionale in .......................... (Prov. di ....................) via .............................. n. ......... C.A.P ............... tel ............/............ DICHIARA di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI 1) Laurea in ............... con voto .........../........ conseguita il ........... presso l'universita' di ............ 2) Specializzazioni: - Psicoterapia: a) Riconosciuta ex art 35 della Legge 56/89, autorizzata dall'Ordine degli Psicologi della Regione .............................. in data ........... b) Conseguita ex art 3 della Legge 56/89, in data ........................... presso ......... - Altre Speciaiizzazioni Universitarie 1 ) ........................... conseguita il ................. presso l'universita' di ................................. 2 ) ........................... conseguita il ................. presso l'universita' di ................................. B) TITOLI Dl STUDIO Corsi di perfezionamento o aggiornamento in una delle discipline della Psicologia o della Psicoterapia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione. Per i professionisti che hanno ricevuto il riconoscimento della Psicoterapia ex art. 35 della Legge 56/89, non sono altresi' valutabili i corsi in psicoterapia frequentati in data anteriore a quella del riconoscimento da parte dell'Ordine. corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ corso in ................. seguito dal ........ al ....... per complessive ore/giorni/anni .......... presso ................ C) TITOLI PROFESSIONALI 1) Attivita' professionale prestata in qualita' di psicologo presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private. Dal .......... al .......... presso.......................... nel servizio di ................. con la qualifica di ............. Dal .......... al .......... presso.......................... nel servizio di ................. con la qualifica di ............. Dal .......... al .......... presso.......................... nel servizio di ................. con la qualifica di ............. 2) Attivita' professionale in qualita' di psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'ente. Dal .......... al .......... presso.......................... nel servizio di ................. con la qualifica di ............. Dal .......... al .......... presso.......................... nel servizio di ................. con la qualifica di ............. 3) Idoneita' in pubblico concorso: Concorso a: .................................. presso ......................................... nell'anno .......... (valutabile solo la prima idoneita') D) ANZIANITA' Dl ISCRIZIONE ALL'ORDINE Iscritto all'Ordine degli psicologi della Regione ............... dal ................. DICHIARA ancora di non incorrere in nessuna delle incompatibilita' previste dall' art 7 del presente Accordo Collettivo nazionale; si impegna comunque a fare cessare eventuali incompatibilita' prima del conferimento dell'incarico. Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Data .............. FIRMA .............

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato B2

ALLEGATO B2 (Psicologi) TITOLI E CRITERI Dl VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI Dl CUI ALL'ART 4 DELL'ACCORDO A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3 110 1,8 da 100 a 109 1,2 2) Specializzazioni: a) psicoterapia: riconosciuta ex art. 3 o 35 della Legge 56/89 Punteggio 3 b) per ogni ulteriore specializzazione universitaria: Punteggio 1,2 c) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti Punteggio 0,80 (una sola volta) B) TITOLI Dl STUDIO Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della psicologia o della psicoterapia. - per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni Punteggio 0,10 - per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi Punteggio 0,40 - per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno Punteggio 0,50 per anno fino ad un massimo di 2 punti C) TITOLI PROFESSIONALI 1) Attivita' professionale prestata in qualita' di psicologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private. Punteggio 1,20 2) Attivita' professionale in qualita' di psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'ente. Punteggio 0,70 Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. 3) Idoneita' in un pubblico concorso come psicologo ...... 0,05 E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI per ogni anno .......................... 0,10 Il Punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e' frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato C2

ALLEGATO C2 (Psicologi) Prestazioni di particolare impegno professionale a) Test Psicoattitudinali, Scale di Intelligenza 15' b) Test proiettivi, Questionari di Personalita' 20' c) Stesura di relazioni, perizie e progetti 25' d) Incontro di educazione alla salute rivolti a gruppi 15' e) Seduta di psicoprofilassi al parto 10' f) Conduzione di ricerche ed indagini statistico-epidemiologiche 25'

Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Allegato D2

ALLEGATO D2 (PSICOLOGI) ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' DELLA REGIONE .................. AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ........... Raccomandata A.R. Oggetto: Dichiarazione ex art 8 dell'Accordo (da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno) Il sottoscritto Dott. ....................................... nato a .................. (Prov. di .............) il .......... residente in .......................(Prov. di .............) via ........................................... C.A.P. ........ tel ...................... laueato in .............. il ............... iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione ................. DICHIARA ai sensi dell'art 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Psicologo Ambulatoriale dal ........ Attualmente in servizio presso: 1) Azienda ...................... per n. ......... ore settimanali , nella seguente struttura ........................ tel ........... 2) Azienda ...................... per n. ......... ore settimanali , nella seguente struttura ........................ tel ........... 3) Azienda ...................... per n. ......... ore settimanali , nella seguente struttura ........................ tel ........... Dichiara di () essere () non essere titolare di altro rapporto di lavoro () avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilita'. DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art 7 dell'Accordo Collettivo, Nazionale Data.............. FIRMA ..............

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