DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 453

Type DPR
Publication 1998-11-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visti, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che delineano un quadro organico della disciplina generale del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Ritenuta l'esigenza di integrare, nell'ambito di tale quadro organico, la disciplina del nucleo con ulteriori disposizioni regolamentari riguardanti l'organizzazione operativa e le modalita' di funzionamento dello stesso;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 18 del 26 ottobre 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Incarichi di componente del nucleo

1.L'incarico di componente del nucleo e' di regola a tempo pieno. Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, puo' essere espletato anche a tempo parziale, ma comunque non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.

2.L'incarico di componente del nucleo puo' essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilita' relative alla quiescenza.

Art. 3

Responsabili delle unita' operative

1.Il responsabile delle unita' operative e' nominato dal capo del Dipartimento fra i componenti del nucleo a tempo pieno. Ciascun responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti dell'unita' ed esercita le altre funzioni che gli sono delegate dal capo del Dipartimento.

Art. 4

Posizione giuridica dei componenti del nucleo

1.Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato componente del nucleo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

2.Al personale dipendente da autorita' indipendenti, da enti pubblici e da societa' da questi controllate, nominato componente del nucleo, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

3.Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli enti locali per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si provvede con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il presidente della giunta regionale interessata.

Art. 5

Personale assistente

1.Il contingente di personale assistente di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, addetto alla segreteria del nucleo con compiti di supporto istruttorio, e' stabilito in non piu' di ventisei unita' con qualifica non inferiore alla settima. L'assegnazione ha durata triennale ai sensi dello stesso articolo 4 della legge n. 878 del 1986.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 878/1986, e' il seguente: "Art. 4 (Assistenti del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Sono addetti alla segreteria del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della ottava qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari e' corrisposta una indennita' da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'art. 3".

Art. 6

Incarichi di studio e di consulenza

1.Qualora si verifichi la necessita' di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attivita' di valutazione o di verifica di competenza del nucleo, il Dipartimento puo' conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e universita', nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7

Relazione annuale

1.Nella relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, sono riportate le risultanze dell'attivita' delle due unita' operative del nucleo, con indicazione dei metodi di valutazione e verifica utilizzati, l'analisi delle cause degli scostamenti dai risultati attesi, nonche' le proposte concernenti le opportune azioni correttive.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998

Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 9

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, e' il seguente: "2. Il nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di sessanta membri, compresi i due responsabili delle unita' operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. I responsabili delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa da capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento".

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