DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1998, n. 456
Entrata in vigore del decreto: 14-1-1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per le riforme istituzionali, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni delegate;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998;
D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali
1.Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla responsabilita' del Ministro per le riforme istituzionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, reca: "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1998. - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), e' il seguente: "Art. 8 (Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretario generale ed e' responsabile di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Art. 2
C o m p e t e n z e
Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate e provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli Organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla Rappresentanza italiana nel Parlamento europeo nonche' al sistema delle autonomie; b) lo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea; c) la verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di governo. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali e degli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per le riforme istituzionali.
Art. 3
M i n i s t r o
1.Il Ministro per le riforme istituzionali e' l'organo di governo del Dipartimento.
Art. 4
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1.Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'aministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
2.Sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto.
3.Il Ministro puo' costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro nonche' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". "Art. 37 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
Art. 5
Settore legislativo
1.E' costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le riforme istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.
2.Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.
3.Il settore legislativo e' posto alle dipendenze del Ministro e opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Nota all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".
Art. 6
Capo del Dipartimento
1.Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
2.Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente regolamento.
3.Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400/1988, e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
Art. 7
Organizzazione
2.Le ripartizioni interne degli uffici in numero complessivamente non superiore a due, sono denominati servizi e sono unita' operative di base di livello dirigenziale.
Art. 8
P e r s o n a l e
All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformita' alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.
Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 168
Nota all'art. 8: - Per il titolo della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.
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