DECRETO 28 luglio 1998, n. 463
Entrata in vigore del decreto: 23-01-1999
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, con il quale e' stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammistrazione pubblica (INPDAP);
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all'articolo 1, comma 245, e' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, l'emanazione delle relative norme regolamentari;
Considerato che con la conferenza di servizi in data 9 dicembre 1997 si e' proceduto alla definizione delle predette norme;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione prot. n. 13/PS-141070/D-21 inviata il 2 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo
I Parte generale
Capo I Parte generale
Art. 1
Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalita'
2.Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, puo' essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 19 ottobre 1956, n. 1224, recante disposizioni per sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 7 novembre 1956. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 15 marzo 1974. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Le modificazioni e le integrazioni sono state apportate dai decreti legislativi attuativi dell'art. 11, comma 4 (decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59). - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1994. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all'art. 1, comma 245, cosi' dispone: "245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari". - La possibilita' di ricorrere alla conferenza di servizi per l'esame congiunto di atti che coinvolgono vari interessi pubblici e' stato sancito dalla legge n. 241/1990, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si riporta il testo dell'art. 14, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche: In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta o gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite partecipanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini". - Per quanto concerne il parere del Consiglio di Stato e per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda il citato art. 17 della legge n. 400/1988. Nota all'art. 1: - Per quanto concerne l'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Finanziamento e modalita' di versamento del contributo obbligatorio
1.La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento e' finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo e' versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalita' previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non e' rimborsabile ancorche' non siano state erogate prestazioni.
Nota all'art. 2: - Il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 cosi' recita: "242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
Art. 3
Anticipazioni da altre gestioni
1.La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali puo' ottenere, per le finalita' istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione.
2.Con le stesse modalita' e tassi di interesse, la gestione unitaria puo' a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.
Art. 4
Patrimonio ed entrate
Nota all'art. 4: - Per quanto concerne il comma 242 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 si veda in nota all'art. 2.
Art. 5
Contabilita' e amministrazione
1.La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed economicofinanziaria.
2.La rappresentazione dei relativi fenomeni contabili e' effettuata sulla base delle disposizioni e con le modalita' previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilita' e amministrazione dell'INPDAP.
3.Nei confronti della gestione operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.
Nota all'art. 5: - Per quanto concerne i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 giugno 1994, n. 479, si veda nelle note alle premesse. La legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989; il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, recante: "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1997.
Art. 6
Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione
1.Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e' obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
2.Sono altresi' iscritti gli ufficiali in ausiliaria, cosi' come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non e' rimborsabile, ancorche' non siano state erogate prestazioni.
3.Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione e' utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.
Note all'art. 6: - Per quanto concerne il comma 242 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 si veda in nota all'art. 2. Il testo del comma 243 del medesimo articolo e' il seguente: "243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al ''Fondo di previdenza e credito'' di cui all'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242". - La legge 21 febbraio 1963, n. 252, reca: "Facolta' degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento". - Il testo del comma 2 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' il seguente: "2. La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggetta al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato".
Capo II Prestazioni creditizie
Art. 7
Criteri e limiti alla concessione di prestiti
1.Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalita' di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilita' di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta.
2.Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravita', dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonche' da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.
Art. 8
Revocabilita' della concessione
1.Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione puo' essere revocato qualora si accerti che esisteva o e' sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.
Art. 9
Requisiti per accedere alle prestazioni Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi
1.In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalita' di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonche' i casi di estinzione anticipata e di rinnovo.
2.Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare puo' essere modificato con le modalita' indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3.Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.
Art. 10
Comitato unitario per il credito
1.Le funzioni gia' attribuite al comitato speciale per il credito dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e al comitato per le sovvenzioni dall'articolo 7 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono demandate - fatte salve le competenze riconosciute alla dirigenza ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ad apposito comitato unitario per il credito.
2.Il comitato di cui al comma precedente e' composto dal presidente dell'Istituto, o da un suo delegato, e da tre consiglieri di amministrazione; dura in carica due anni e i relativi membri cessano dalle funzioni allo scadere del biennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso.
3.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente; intervengono, altresi', alle sedute del comitato due componenti del collegio dei sindaci dell'INPDAP, designati dal presidente del collegio stesso.
4.Il comitato e' di regola convocato ogni mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. E' regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Note all'art. 10: L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 cosi dispone: "Art. 48. - All'attivita' creditizia e' preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito: a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione; b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari; c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti; d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti; e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi; f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si divide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2). I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. E' deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimita' nelle decisioni". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 1224/1956 e' il seguente: "Art. 7. - Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza e' istituito un comitato per le sovvenzioni, presieduto dal direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del consiglio di ammistrazione di cui all'art. 6 residenti in Roma designati annualmente dal consiglio stesso. Di questi ultimi almeno uno sara' scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati. Il direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo A, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del comitato senza diritto a voto. Il comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo della quota mensile da cedersi dal richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il compenso ai componenti ed ai segretari del comitato per le sovvenzioni e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro". - Per quanto concerne il decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle nota alle premesse.
Capo III Prestazioni sociali
Art. 11
Beneficiari
2.I soggetti di cui al comma precedente hanno altresi' diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell'art. 1, lettera f), del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.
Art. 12
Quota di partecipazione alle spese generali
1.Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, puo' prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresi' l'ammontare e le modalita' di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equita' sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.
Art. 13
Requisiti, criteri e modalita' per l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica
1.I requisiti per accedere alle singole prestazioni sociali, i criteri e le modalita' per l'erogazione delle stesse, nonche' l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.
Art. 14
Convenzioni con enti e privati
1.Con lo stesso procedimento indicato nell'articolo 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attivita' sociali e per garantire l'ospitalita' di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilita' di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.
Capo IV Disposizioni transitorie
Art. 15
Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento
2.Restano di proprieta' dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attivita' sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesinie finalita' dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attivita' sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.
Art. 16
Rinvio
1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonche' quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252
Nota all'art. 16: - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni" e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, mentre il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1950, n. 268.
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