LEGGE 30 gennaio 1898, n. 21
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad affidare la continuazione ed il compimento della liquidazione dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di Risparmio di Cagliari, e a dare facoltà di esercitare il Credito fondiario nell'Isola di Sardegna alla Società che a tali scopi si costituirà fra i possessori di cartelle del detto Istituito.
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