LEGGE 10 febbraio 1898, n. 31

Type Legge
Publication 1898-02-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Infino a che non venga provveduto in modo definitivo circa la esecuzione della legge 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3ª), per ciò che riguarda l'ammontare totale del bilancio consolidato dell'Amministrazione carceraria, il consolidamento del bilancio stesso rimarrà limitato al capitolo relativo alla «Riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerarii», il cui fondo, a cominciare dall'esercizio 1897-98, sarà stabilito ogni anno nella somma di lire 512,000; nonchè al capitolo relativo alla «Provvista delle materie prime per le manifatture carcerarie», e a quello corrispondente del bilancio attivo relativo ai «Proventi delle manifatture carcerarie», il cui fondo, a cominciare dall'esercizio suddetto, sarà stabilito rispettivamente in lire 2,500,000 e in lire 5,400,000, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

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