LEGGE 4 marzo 1898, n. 46
Art. 1
Il fondo di L. 1,250,000 per le pensioni ai veterani 1848-1849, compreso nello stanziamento del capitolo n. 36 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1898-99 è inscritto a uno speciale capitolo, elevandolo alla somma di L. 1,600,000 nella quale resterà consolidato per l'esercizio predetto e per i successivi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.