LEGGE 4 marzo 1898, n. 46
Art. 1
Il fondo di L. 1,250,000 per le pensioni ai veterani 1848-1849, compreso nello stanziamento del capitolo n. 36 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1898-99 è inscritto a uno speciale capitolo, elevandolo alla somma di L. 1,600,000 nella quale resterà consolidato per l'esercizio predetto e per i successivi.
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