Art. 1
Le disposizioni della legge 17 gennaio 1897, n. 9, per la guarentigia e il risanamento della circolazione bancaria, hanno applicazione definitiva, con le modificazioni e le aggiunte contenute negli articoli seguenti.
Le disposizioni della legge 17 gennaio 1897, n. 9, per la guarentigia e il risanamento della circolazione bancaria, hanno applicazione definitiva, con le modificazioni e le aggiunte contenute negli articoli seguenti.