LEGGE 3 febbraio 1898, n. 48
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Con effetto dal 1° gennaio 1897, l'assegno annuo di L. 770,000 stabilito dall'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza per Roma, a favore dell'Ospedale di Santo Spirito ed Istituti annessi, è elevato a L. 870,000. L'assegno complessivo di lire 1,100,000 stabilito dall'articolo stesso, è quindi elevato a lire 1,200,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1898. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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