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LEGGE 27 marzo 1898, n. 87

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100,000 in aumento al capitolo N. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1897-98. La somma sovra indicata verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo N. 106 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1898. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.