LEGGE 3 aprile 1898, n. 108
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 40,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 123bis e con la denominazione «Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione», dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98. La somma sovra indicata verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 106 dello stato di previsione predetto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1898. UMBERTO. L. LUZZATTI. Visto, Il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.
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