LEGGE 7 aprile 1898, n. 116

Type Legge
Publication 1898-04-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La tassa speciale sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, stabilita nell'art. 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e modificata coll'art. 3 di quella 12 luglio 1888, n. 5515, sarà applicata nella misura di un centesimo per ogni 1000 lire della somma di ciascuna di quelle operazioni e per ogni giorno della durata effettiva delle medesime e delle relative rinnovazioni o proroghe, ancorchè esse siano state convenute per un tempo determinato. Al periodo di tempo di questa durata sarà calcolato dal giorno dell'anticipazione o sovvenzione fino a quello in cui è stato eseguito il rimborso, oppure restituito od alienato il pegno od in qualunque altro modo esaurita l'operazione.

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