LEGGE 7 aprile 1898, n. 117

Type Legge
Publication 1898-04-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Al secondo comma dell'articolo 74 della legge elettorale politica, testo unico 28 marzo 1895 n. 83, si sostituisce il seguente: «Nel determinare il numero dei votanti saranno computate tutte le schede ad eccezione di quelle da considerarsi nulle, perchè mancanti del bollo e della firma dello scrutatore». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 1898. UMBERTO. Rudinì. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.

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