LEGGE 27 giugno 1898, n. 233
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, e non oltre il mese di luglio 1898, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe in vigore, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità ai detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati nel dì 30 novembre 1897, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà Contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 16 giugno 1898 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione relativi ai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici. Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati e agli ordini di pagamento. Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1898-99, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi e assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1897-98, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1898. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.
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