LEGGE 29 giugno 1898, n. 237
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue già prorogati fino al 30 giugno 1898, sono nuovamente prorogati fino al 30 giugno 1899. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1898. UMBERTO. T. Bonacci. Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.