LEGGE 3 luglio 1898, n. 248
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 195,250 e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 75,250 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. P. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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