LEGGE 3 luglio 1898, n. 253
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 58,748 78 verificatasi sul capitolo n. 26 «Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti e spese di ospedale ed altre eventuali all'estero» dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1896-97.
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