LEGGE 3 luglio 1898, n. 258
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 150,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 «Spese di trasferta del personale e missioni» dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1896-97. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. P. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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