LEGGE 3 luglio 1898, n. 260

Type Legge
Publication 1898-07-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera del Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,162 94 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 131 ter: «Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 32, corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi al personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale, articolo 35 del capitolato delle Reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la Rete Sicula, dello stato di previsione della spesa del 1895-96 e retro» del conto consuntivo della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1896-97. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. P. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

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