LEGGE 3 luglio 1898, n. 267
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: Articolo unico. Il fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, è diminuito di lire 444,500, restando così ridotta a lire 400,000 la somma di lire 844,500 inscritta nel capitolo n. 218: «Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici por l'esercizio finanziario 1897-98. Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. P. Vacchelli. Lacava. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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