LEGGE 3 luglio 1898, n. 268
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di lire 100,000 sul capitolo n. 77 «Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica», e la corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 56 «Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblici (spese per la capitale e circondario)» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regna d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. Pelloux. P. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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