LEGGE 3 luglio 1898, n. 269
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA ll Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di lire 75,000 nella parte straordinaria del bilancio della marina per l'esercizio 1897-98 da inscriversi al capitolo n. 54 «Costruzione di un edificio sul molo nel porto di Napoli per l'imbarco e lo sbarco dei passeggieri». Egual somma sarà mandata in economia col rendiconto consuntivo dei lavori pubblici, per l'esercizio medesimo, nella gestione dei residui degli esercizi precedenti al capitolo n. 46: «Escavazione ordinaria dei porti ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. P. Vacchelli. G. Palumbo. Lacava. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.