LEGGE 3 luglio 1898, n. 270

Type Legge
Publication 1898-07-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È autorizzata la maggiore spesa di lire 800,000 per le manifatture carcerarie, da ripartirsi, come segue, fra i diversi capitoli sottoindicati dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98: Capitolo. 94 - Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . . . . . . . . . . L. 50,000 Capitolo 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 600,000 Capitolo 96 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti . . . . . . » 100,000 Capitolo 98 - Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spose per le lavorazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50,000 ------- Totale . . . L. 800,000 -------

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