LEGGE 3 luglio 1898, n. 272
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convalidato l'annesso Regio decreto del 29 maggio 1898, n. 188, col quale sono mantenute in vigore dopo il 31 maggio 1898 e fino al 15 luglio successivo, le disposizioni della legge 11 febbraio 1898, n. 26, riguardante la temporanea riduzione dei dazi d' importazione sul grano e altri cereali e sui loro derivati. È pure convalidato l'annesso Regio decreto del 5 maggio 1898, n. 141, col quale i dazi di confine sul grano o frumento e sulle farine di grano o frumento vennero aboliti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso fino a tutto il 30 giugno 1898. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. Carcano. A. Fortis. Visto, Il Guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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