Art. 1
Sono prorogati sino al 15 luglio 1898 gli effetti della legge 11 febbraio 1898, n. 26, riguardante la temporanea riduzione dei dazi d'importazione sui cereali; salvo per ciò che concerne il dazio sulla farina, il quale dal giorno della pubblicazione della presente legge e fino al 15 luglio 1898 verrà applicato nella misura di lire 7 al quintale.