LEGGE 10 luglio 1898, n. 282
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'autorizzazione data al Governo del Re con la legge 27 giugno 1898, n. 233, di esercitare provvisoriamente e non oltre il mese di luglio 1898 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1898-99, è estesa fino al 31 dicembre 1898, ferme restando tutte le altre condizioni volute dalla legge medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1898. UMBERTO. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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