LEGGE 3 luglio 1898, n. 283
Art. 1
È approvato il contratto stipulato il 23 novembre 1897 tra il Governo ed il Comune di Napoli e col quale si determinano le condizioni per una permuta di immobili demaniali con altri comunali, affine d'isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta città. È altresì approvata la seguente modificazione all'ultimo comma dell'articolo 1° del contratto stesso, già accettata dal Municipio di Napoli, purchè alle parole «impegnandosi inoltre il Comune di concorrere» sieno sostituite le parole «obbligandosi inoltre il Comune, a richiesta del Ministero della Guerra, di concorrere». «L'Amministrazione dello Stato s'obbliga altresì all'immediata consegna al Comune del maschio Angioino con le modalità da concordarsi con l'autorità militare in cambio della cessione dei cameroni alla caserma dei Granili, attualmente di proprietà del Comune, con ogni diritto annesso e nelle condizioni come si trovano, impegnandosi inoltre il Comune di concorrere con la cifra fissa di lire duecentomila pei lavori di ampliamento e sistemazione della caserma di Piedigrotta, che saranno eseguiti per conto e rischio esclusivo dello Stato».
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