LEGGE 14 luglio 1898, n. 302
Art. 1
I Consigli Comunali, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate votazioni, da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra, potranno: a) diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione però che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga e ridursi di oltre metà il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della presente legge, i Comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali; b) deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti. In entrambi i casi sopra menzionati resta fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato.
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