LEGGE 14 luglio 1898, n. 303
Art. 1
È approvato nella parte straordinaria del bilancio della guerra lo stanziamento della somma di lire 14,618,000 da assegnare all'esercizio 1898-99.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.