LEGGE 14 luglio 1898, n. 304
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 103,000 per gli studii e la compilazione di un progetto tecnico di massima per fornire di acqua potabile le Puglie. Detta spesa sarà inscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1897-98.
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