LEGGE 14 luglio 1898, n. 305
Art. 1
Gli inscritti della leva sulla classe 1878, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria saranno tutti arruolati in lª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria, i quali in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.