LEGGE 17 luglio 1898, n. 307

Type Legge
Publication 1898-07-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,909,725 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1898-99 distribuite nei seguenti capitoli: Capitolo 11. Ispezioni e missioni amministrative . . . L. 50,000 » Capitolo 62. Guardie di città - Personale » 559,725 » Capitolo 69. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti e divisa delle guardie di città . . . . » 59,000 » Capitolo 79. Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati e spese inerenti a questo speciale servizio di P.S. » 250,000 » Capitolo 119. Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio . . . » 500,000 » Capitolo 119 bis. Spese per i Reali carabinieri richiamati sotto le armi . . . » 500,000 » ------------ -- L. 1,909,725 » ------------ -- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 1898. UMBERTO. Pelloux. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

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