LEGGE 17 luglio 1898, n. 308
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Lo stanziamento al capitolo n. 119 nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1898-99, determinato dalla legge 31 maggio 1887, numero 4511, nella somma annua di L. 1,000,000 per il concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, è limitato, per l'esercizio 1898-99, a L. 900,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 1898. UMBERTO. A. Fortis. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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