LEGGE 14 luglio 1898, n. 309
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Parigi nel 1900, è autorizzata la spesa di L. 900,000, da stanziarsi nei seguenti esercizi del bilancio preventivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: 1898-99 L. 200,000 1899-900 » 300,000 1900-901 » 400,000 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1898. UMBERTO. Vacchelli. Fortis. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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