LEGGE 17 luglio 1898, n. 311
Art. 1
All'articolo 15 della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio del 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie 3ª), è aggiunto il capoverso seguente: «Per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, il detto termine può essere prorogato».
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