Art. 1
Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli articoli 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicembro 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.