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LEGGE 14 luglio 1898, n. 317

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli articoli 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicembro 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.