LEGGE 17 luglio 1898, n. 318
Art. 1
Lo stanziamento di lire 18 milioni stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per provvedere alla spesa dei lavori necessarii al risanamento della città di Napoli, che avrebbe dovuto gravare i bilanci del Ministero del Tesoro per l'esercizi finanziari 1897-98 e 1898-99, è rimandato ai bilanci degli esercizi finanziari dal 1899-1900 al 1903-904, ripartito secondo il fabbisogno annuale che il Municipio di Napoli indicherà al Ministro del Tesoro nel mese di settembre di ogni anno.
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