LEGGE 14 luglio 1898, n. 335
Art. 1
È istituita una Cassa speciale a sistema mutuo per le pensioni ai medici in servizio dei Comuni e delle Istituzioni di beneficenza; provvederà anche ai medici in servizio delle Provincie e dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione. Essa è un Corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato. Le relative spese d'amministrazione sono a carico della Cassa-pensioni.
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