LEGGE 14 luglio 1898, n. 340

Type Legge
Publication 1898-07-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere per decreto Reale una proroga, non oltre i cinque anni, al Comune di Ventimiglia, danneggiato dal terremoto, il quale nel termine di cui all'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 serie 3ª, già prorogato dalla legge 6 agosto 1893, n. 450, non ha, per dimostrati plausibili motivi, potuto effettuare le espropriazioni del proprio piano regolatore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1898. UMBERTO. Pelloux. P. Vacchelli. Lacava. Fortis. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

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