LEGGE 17 luglio 1898, n. 350
Art. 1
È istituita una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato. Come ente autonomo, la detta Cassa Nazionale avrà una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrerà mai altra responsabilità, nè avrà altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.
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