LEGGE 11 dicembre 1898, n. 481

Type Legge
Publication 1898-12-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È approvata la Convenzione 30 aprile 1898 stipulata con la Società Italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica ed i signori Vittorio Friedenberg, Francesco Parisi fu Pietro ed Ercole Sacerdoti fu Guglielmo, per la costruzione e l'esercizio di un magazzino di granaglie nella Stazione Marittima di Venezia, purchè vi si introducano le seguenti modificazioni: All'articolo l3 della Convenzione aggiungere il seguente comma: «Nel caso di trasgressione, da parte della Società esercente, agli obblighi di cui nella presente Convenzione per il regolare esercizio del magazzino, i concessionari incorreranno nella decadenza della concessione, senza diritto a qualsiasi indennizzo o compenso, e le opere eseguite andranno a profitto dello Stato». All'articolo 15, secondo comma, della Convenzione sostituire il seguente: «Lo Stato avrà il diritto di revocare in qualunque tempo la concessione, riscattando il magazzino, a prezzo di stima dell'immobile, quale sarà valutato da tre periti, nominati uno dall'Amministrazione, uno dai concessionari ed il terzo d'accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Cassazione di Roma. In ogni caso il prezzo di stima non potrà essere superiore a quella parte del capitale immobilizzato, di cui nel momento del riscatto non sia ancora avvenuta l'ammortizzazione».

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