Art. 1
Il fondo per gli assegni ai veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale del 1848 e 1849, stabilito nella somma di L. 1,600,000 dalla legge 4 marzo 1898, n. 46, è portato alla cifra di due milioni e centomila lire pel corrente esercizio e pei successivi, finchè non risulti esuberante alla piena applicazione della detta legge e delle precedenti in essa ricordate.