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LEGGE 25 dicembre 1898, n. 498

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 dicembre 1898. UMBERTO. Vacchelli. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.