LEGGE 29 dicembre 1898, n. 508
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogata al 30 aprile 1899 la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1898. UMBERTO. Lacava. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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