DECRETO 11 novembre 1998, n. 468
Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto altresi' l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti di professionalita' degli esponenti di SIM societa' di gestione del risparmio e SICAV
2.Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.
3.L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: "Art. 13 (Requisiti di professionalita' e onorabilila' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV, devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Art. 2
Situazioni impeditive
1.Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3.Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
Art. 3
Requisiti di onorabilita'
2.Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2382 del codice civile e' il seguente: "Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia". - Il titolo XI del libro V del codice civile reca: "Disposizioni in materia di societa' e di consorzi". - Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
Art. 4
Sospensione dalle cariche
2.Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Nota all'art. 4: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della citata legge 31 maggio 1965, n. 575 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3), sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale): "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amininistrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione".
Art. 5
Norma transitoria
1.Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
2.Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
Il Ministro: Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 10
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)