DECRETO 11 novembre 1998, n. 470

Type Decreto
Publication 1998-11-11
Ultimo aggiornamento 1999-01-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i limiti e le modalita' per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche e societa' di gestione del risparmio;

Visto altresi' l'articolo 201, comma 12, del medesimo decreto legislativo che prevede l'applicazione di tale disposizione anche agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Conferimento della rappresentanza

1.La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita alla impresa di investimento, alla banca, alla societa' di gestione del risparmio o all'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 24, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: "Art. 24 (Gestione di portafogli di investimento). - 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a)-d) (omissis); e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob". - Il testo dell'art. 201, comma 12, del sopracitato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente: "12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a), limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio, della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi dcbbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Art. 2

Limiti del conferimento

1.La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto puo' essere conferita soltanto per assemblee gia' regolarmente convocate; essa e' sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

Art. 3

Modalita' del conferimento

1.Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dalla impresa di investimento, dalla societa' di gestione del risparmio, dalla banca o dall'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale.

2.Il modulo deve pervenire all'intermediario almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 4

Contenuto del modulo

2.Il modulo deve consentire al socio di indicare il voto che intende venga espresso sui singoli argomenti all'ordine del giorno; quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la nomina degli amministratori o dei sindaci, sul modulo devono poter essere indicati i nominativi dei candidati che il socio intende siano votati.

3.Il modulo deve essere datato e sottoscritto.

Art. 5

Voto difforme

1.Il rappresentante puo' esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto.

2.La possibilita' di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio puo' specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potra' essere espresso differentemente da quanto indicato.

Art. 6

Disposizioni applicabili

1.Ferme restando le disposizioni sulle deleghe di voto di cui agli articoli da 136 a 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la disciplina stabilita dall'articolo 2372 del codice civile, ad eccezione del comma 5.

Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998

Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 12

Note all'art. 6: - Il testo degli articoli da 136 a 144 del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente: "Art. 136 (Definizioni). -1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) ''delega di voto'', il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee; b) ''sollecitazione'', la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalita' degli azionisti; c) ''committente'', il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto; d) ''intermediario'', il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente; e) ''raccolta di deleghe'', la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati". "Art. 137 (Disposizioni generali). - 1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'art. 2372 del codice civile. 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformita' delle disposizioni della presente sezione. 3. Lo statuto puo' prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti. 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societa' cooperative". "Art. 138 (Sollecitazione). - 1. La sollecitazione' e' effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali e' stata rilasciata la delega e' esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non puo' affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto". "Art. 139 (Requisiti del committente). - 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale e' richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantita' di azioni. La Consob puo' stabilire per societa' a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. 2. Ai fini previsti dal comma 1, per le societa' di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto". "Art. 140 (Soggetti abilitati alla sollecitazione). - 1. La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attivita' di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali utime societa', gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti per le SIM". "Art. 141 (Associazione di azionisti). - 1. La raccolta di deleghe e' consentita alle associazioni di azionisti che: a) sono costituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attivita' di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali e' proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'art. 122, commi 3 e 4. 3. La raccolta di deleghe e' esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'art. 142. La delega e' rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione. 4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformita' delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non e' tenuto a conferire la delega". "Art. 142 (Delega di voto). - 1. La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile e puo' essere conferita soltanto per singole assemblee gia' convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non puo' essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. 2. La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea". "Art. 143 (Responsabilita'). - 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneita' rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti. 2. L'intermediario e' responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione. 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta". "Art. 144 (Svolgimento della sollecitazione e della raccolta). - 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonche' le relative modalita' di diffusione; b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonche' le condizioni e le modalita' da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse; c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identita' dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione. 2. La Consob puo': a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalita' di diffusione degli stessi; b) vietare l'attivita' di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione; c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'art. 115, comma 1, lettere a) e b); d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'art. 115, comma 1. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicita' delle proposte di deliberazione. 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle societa', copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorita' di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorita' vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalita' inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale". - Il testo dell'art. 2372 del codice civile e' il seguente: "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'. La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e a dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o istituti di credito. La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di dieci soci o, se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore ai 10 miliardi, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore ai 50 miliardi. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura".

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